LA RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE ERRATE
Le soluzioni operative ed i comportamenti da adottare
Nonostante sia trascorso un anno e mezzo dall’obbligo dell’emissione della fattura elettronica tra soggetti Iva, ancora non sono del tutto chiari i comportamenti da tenere quando vengono ricevute fatture elettroniche errate nell’ambito di operazioni tra soggetti Iva (B2B).
L’Aidc (Associazione Italiana Dottori Commercialisti), con la norma di comportamento n. 209 del 24.06.2020, ha fornito indicazioni sui procedimenti che chi riceve la fattura deve seguire per non violare a sua volta la legge.
Soluzione proposta dall’Agenzia delle Entrate
Nell’interpello n. 133 del 18.05.2020, è stato affermato che la procedura di regolarizzazione delle fatture necessita di una previa comunicazione dell’errore da parte del cessionario/committente al cedente/prestatore, affinché quest’ultimo proceda alla correzione mediante emissione di una nota di variazione, per eliminare o correggere la fattura errata, in ossequio al principio di correttezza e buona fede contrattuale.
Dato che gli errori nell’emissione della fattura derivano nella maggior parte dei casi da distrazioni e non da distorte interpretazioni della norma, normalmente il cedente/prestatore correggerà la fattura errata evitando anche la possibile applicazione di sanzioni a suo carico.
Norma di comportamento dell’Aidc
Se le parti non trovano una soluzione condivisa in relazione all’errore segnalato, la norma di comportamento n. 209 dell’Aidc (Associazione Italiana Dottori Commercialisti), individua tre situazioni che si possono presentare, in relazione al tipo di irregolarità risultante dalla fattura elettronica e propone per ciascuna la procedura da seguire.
Inesistenza dell’operazione
Se la fattura ricevuta si riferisce a un’operazione inesistente, sia oggettivamente (ossia manca la cessione del bene e/o la prestazione del servizio) che soggettivamente (ossia è stata effettuata da un soggetto diverso rispetto a quello che compare sulla fattura), il cessionario/committente non deve fare nulla, dato che manca un rapporto giuridico sottostante tra le parti; quindi la fattura relativa a operazioni inesistenti non va registrata nei registri Iva in quanto fittizia.
Errata applicazione del regime impositivo
Se l’errore della fattura incide sul regime impositivo e sull’imposta, comportando l’applicazione di un’Iva inferiore a quella dovuta, come nei casi di esclusione dall’imposta in relazione a un’operazione assoggettata a Iva, di non imponibilità o esenzione in relazione a operazione imponibile o di applicazione all’imponibile di aliquota Iva inferiore a quella prevista dalla legge, la fattura va comunque registrata.
Ai sensi dell’art. 6, c. 8 del D.Lgs. 471/1997 il destinatario della fattura irregolare è soggetto a una sanzione pari al 100% dell’imposta, con minimo di 250,00 euro; la sanzione non si applica se il destinatario, entro i successivi 30 giorni dalla registrazione della fattura, trasmette allo SdI un’autofattura per correggere l’errore e versa la maggiore Iva dovuta.
Errori e irregolarità che non incidono sulla determinazione dell’imposta
In tale situazione, dato che gli errori sono meramente formali (per esempio: descrizione dell’operazione, riferimento di legge che esclude l’operazione dall’ambito di applicazione dell’imposta), il cessionario/committente può regolarizzare gli errori tramite invio di autofattura allo SdI; se non lo fa, può annotare la fattura ricevuta nel relativo registro e detrarre l’Iva in essa esposta nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta.
Regolarizzazione della fattura errata
Per la regolarizzazione dell’operazione secondo le lettere a) e b) di cui all’art. 6, co. 8 del D.Lgs. 471/1997, il cessionario/committente trasmette l’autofattura al SdI compilando, nel file fattura elettronica, il campo "TipoDocumento" con un codice convenzionale, riportato nelle specifiche tecniche del presente provvedimento" (TD20 Autofattura) "e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati.
La trasmissione dell’autofattura al SdI sostituisce l’obbligo, di cui all’art. 6, co. 8 lettera a) del D.Lgs. 471/1997, di presentazione dell’autofattura in formato analogico all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
Tavola riassuntiva
Con l’ausilio della tabella che segue, si riassumono le tre possibili situazioni:
Fattura emessa per operazioni inesistenti (oggettivamente o soggettivamente) |
Il destinatario della fattura non deve annotarla nei registri Iva e non detrarre l'Iva che ne risulta, in quanto è assente il rapporto giuridico sottostante. Ciò vale anche nel caso in cui nella fattura sia stata indicata la partita Iva di un soggetto estraneo all’operazione per puro errore compilativo |
Fattura che espone addebito di un'imposta inferiore a quella dovuta |
Il cessionario/committente è tenuto a regolarizzare la fattura entro 30 giorni dalla sua registrazione in ossequio a quanto previsto dall’articolo 6, comma 8, lettera b), D.Lgs. 471/1997 |
Irregolarità che non incidono sull'imposta |
Il cessionario/committente deve contabilizzare la fattura ed è legittimato alla detrazione dell'imposta, nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta |
12/08/2020